Descrizione
È stato emanato dal Consiglio dei Ministri il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d) dell’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Vengono vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute o per necessità (non c’è motivo di affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, poiché fare la spesa è ricompresa nello spostamento per necessità e dunque consentito, come precisato dal Governo).
Le attività didattiche sono sospese per le scuole di ogni ordine e grado nonché le Università sino al 3 aprile.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d) dell’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Vengono vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute o per necessità (non c’è motivo di affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, poiché fare la spesa è ricompresa nello spostamento per necessità e dunque consentito, come precisato dal Governo).
Le attività didattiche sono sospese per le scuole di ogni ordine e grado nonché le Università sino al 3 aprile.
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/03/2020 16:31:50